{"id":1614,"date":"2020-02-14T21:33:25","date_gmt":"2020-02-14T18:33:25","guid":{"rendered":"http:\/\/vizantolog.ru\/?p=1614"},"modified":"2020-02-14T21:33:27","modified_gmt":"2020-02-14T18:33:27","slug":"%d0%b0leksej-velicko-mosca","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/vizantolog.ru\/?p=1614","title":{"rendered":"\u0410LEKSEJ VELI\u010cKO Mosca"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>La \u201csinfonia\u201d di diritto romano e diritto canonico&nbsp;<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/strong><strong>I<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il rapporto di sacerdozio e impero, ovvero la \u00absinfonia\u00bb, si \u00e8 manifestato nell\u2019Impero romano cristiano molte volte. Questo argomento \u00e8 gi\u00e0 stato trattato sia da me sia dai colleghi qui presenti. Oggi vorrei descrivere brevemente questa \u00absinfonia\u00bb sull\u2019esempio del diritto canonico e del diritto romano.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spesso si afferma che all\u2019epoca dell\u2019Impero romano la Chiesa e lo Stato abbiano avuto vite parallele, ma se cos\u00ec fosse stato, si sarebbe manifestata con evidenza la loro tendenza ad isolarsi l\u2019una dall\u2019altro. La storia, invece, ci propone scenari diversi. Nel corso di tutta la sua esistenza l\u2019Impero romano non ha conosciuto la rigida separazione tra il \u201c<em>diritto dello Stato\u201d<\/em>&nbsp;e il \u201c<em>diritto della Chiesa\u201d<\/em>.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<!--more-->\n\n\n\n<p>La maggioranza delle leggi ecclesiastiche deve la sua origine proprio al potere statale. E l\u2019interrogativo riguardante il fatto se un canone ecclesiastico dovesse essere emanato&nbsp;<em>a nome<\/em>dell\u2019imperatore, del Concilio ecumenico o del sinodo patriarcale spesso veniva risolto secondo il principio dell\u2019opportunit\u00e0 e della tradizione. Cos\u00ec, ad esempio, il santo imperatore&nbsp;<em>Marciano<\/em>&nbsp;(450-457), avendo esaminato gli appelli dei cittadini a lui rivolti e avendo preparato per essi delle risposte fondate sulla giurisprudenza, aveva considerato&nbsp;<em>pi\u00f9 corretto<\/em>&nbsp;formalizzarle come atti del Concilio Ecumenico, che in quel momento si stava svolgendo a Calcedonia (451). A loro volta i Padri del Concilio sancirono quegli atti nella forma stabilita dall\u2019imperatore, senza interferire nella sostanza delle risposte da lui date e affidandosi a lui completamente.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altra parte, molte delle Novelle dell\u2019imperatore&nbsp;<em>San Giustiniano il Grande<\/em>&nbsp;(527-565) erano state composte dal Patriarca costantinopolitano&nbsp;<em>San Mena<\/em>&nbsp;(536-552), che per\u00f2 riteneva sinceramente che quelle regole avrebbero goduto di maggiore autorit\u00e0 se emanate a nome del potere imperiale, di quanta ne avrebbero avuta se le avesse emanate il Patriarca. Lo stesso era accaduto durante il regno dell\u2019imperatore&nbsp;<em>Leone&nbsp;<\/em><em>VI<\/em><em>&nbsp;il Saggio<\/em>&nbsp;(886-912).<\/p>\n\n\n\n<p>Tutte le raccolte legislative di quel tempo comprendevano Novelle degli imperatori a proposito delle principali questioni relative all\u2019attivit\u00e0 della Chiesa. Il \u00abCodice di Teodosio\u00bb (V&nbsp;sec.), il \u00abCodice di Giustiniano\u00bb (VI&nbsp;sec.), l\u2019\u00abEgloga\u00bb (VIII&nbsp;\u0432.), il \u00abProcheiron\u00bb, i \u00abBasilici\u00bb, l\u2019\u00abEpanagoge\u00bb (IX&nbsp;sec.), per non parlare poi di centinaia di editti imperiali di epoche diverse, prestavano non poca attenzione alle questioni di disciplina ecclesiastica e devozione. D\u2019altra parte, conosciamo una grande quantit\u00e0 di leggi ecclesiastiche che regolano questioni di diritto civile, relative alla famiglia e alla sfera pubblica, cosa che, in generale, era sempre ritenuta prerogativa del potere statale.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Peraltro non possiamo mancare di osservare che le leggi imperiali che regolano le pi\u00f9 disparate questioni di disciplina ecclesiastica sono incomparabilmente pi\u00f9 numerose delle leggi ecclesiastiche in materia di diritto civile e diritto pubblico. E non poteva essere altrimenti dal momento che nel corso di molti secoli l\u2019imperatore \u00e8 stato&nbsp;<em>unico legislatore<\/em>&nbsp;nello Stato romano. Ed \u00e8 merito proprio degli imperatori se le disparate e diverse regole ecclesiastiche, adottate in tempi diversi, siano diventate leggi statali&nbsp;<em>obbligatorie per tutti&nbsp;<\/em>e&nbsp;<em>in tutta la Chiesa<\/em>. A dare l\u2019esempio in questo senso \u00e8 stato l\u2019imperatore San Giustiniano il Grande nella&nbsp;<em>Novella 131<\/em>, quando ha intimato di considerare come&nbsp;<em>canoni<\/em>&nbsp;le regole dei primi quattro Concili Ecumenici.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>II<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Lo studio del diritto canonico ci porta senza fatica a riconoscere che suddetta disciplina deve le sue origini e il suo sviluppo al&nbsp;<em>diritto romano<\/em>, di cui, in senso figurato, era la \u00abfacolt\u00e0 ecclesiastica\u00bb. Tutti i principi fondanti e le tradizioni del diritto romano sono state riprodotte nel diritto della Chiesa: la struttura della norma, i tempi e le modalit\u00e0 della sua entrata il vigore, il campo di applicazione, il principio della correlazione tra legge e consuetudine giuridica, la tecnica giuridica, ecc. E non poteva essere altrimenti, poich\u00e9 tutti gli ecclesiastici, nell\u2019Impero romano, erano cittadini dell\u2019impero e vivevano in base al diritto romano, che non prevedeva alternative; l\u2019eventualit\u00e0 stessa di una sua sostituzione sarebbe sembrata allora puro frutto dell\u2019immaginazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel diritto romano le leggi si suddividono sempre in: 1) autorizzative; 2) dispositive; 3) coattive. Le norme di diritto canonico sono classificate nello stesso modo, indipendentemente dal fatto se regolino rapporti di diritto civile, di disciplina ecclesiastica, le competenze degli organi dell\u2019amministrazione ecclesiastica o la gerarchia delle autorit\u00e0 ecclesiastiche.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, interi rami del diritto canonico si presentano come&nbsp;<em>plagio&nbsp;<\/em>della legge romana. Ad esempio, lo status giuridico delle propriet\u00e0 ecclesiastiche e dei luoghi sacri era regolato esclusivamente dal diritto romano. Solo successivamente la Chiesa, come soggetto legittimo dei rapporti giuridici civili, ha ottenuto il diritto di acquisire un patrimonio per contratto o testamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;Un altro esempio lampante: nel diritto romano, in base a un\u2019antica tradizione, gli dei erano riconosciuti come proprietari dei templi. L\u2019imperatore San Giustiniano il Grande, sviluppando questa idea, estese l\u2019istituto giuridico delle&nbsp;<em>res<\/em><em>&nbsp;<\/em><em>sacrae<\/em>&nbsp;su tutte le Chiese cristiane. Di conseguenza Ges\u00f9 Cristo fu riconosciuto dalla legislazione come unico soggetto dei diritti patrimoniali della Chiesa. Certamente ci\u00f2 ha avuto poi delle conseguenze per quanto riguarda le garanzie di inviolabilit\u00e0 delle propriet\u00e0 ecclesiastiche.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il diritto romano ha esercitato un\u2019influenza decisiva anche sugli istituti processuali, in primo luogo su quelli posti alla base dell\u2019attivit\u00e0 dei Concili Ecumenici. Questo processo apparve tanto pi\u00f9 logico, dal momento che non esisteva alcuna alternativa ad esso.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>In molti casi il diritto canonico utilizzava un analogo romano al fine di creare una legge propria. Quindi, se qualcuno muoveva una falsa accusa contro un altro, questi veniva qualificato in base al diritto romano come calunniatore (<em>calumniator<\/em>) e punito con le pene previste per le colpe di cui lui stesso accusava l\u2019imputato. Questa regola (<em>poena<\/em><em>&nbsp;<\/em><em>talionis<\/em>) \u00e8 riprodotta nel canone 6del&nbsp;II&nbsp;Concilio Ecumenico.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Come \u00e8 noto, in tutta una serie di casi il diritto canonico prevede&nbsp;<em>diversi tipi di pena<\/em>&nbsp;per chierici e laici per una stessa violazione della legge. Anche in questo caso, tuttavia, la Chiesa si basava su un antico principio del diritto romano, il divieto di punire&nbsp;<em>due volte&nbsp;<\/em>per lo stesso delitto. Se il chierico era stato privato della sua dignit\u00e0 ecclesiastica, l\u2019altra pena (come per esempio l\u2019allontanamento dall\u2019eucarestia) non gli veniva infitta.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Per secoli Roma aveva professato il seguente principio: \u00abIl diritto non pu\u00f2 esistere senza gli studiosi del diritto che lo portano a compimento\u00bb. La letteratura giuridica romana ci ha lasciato molti generi; eminenti giuristi non solo hanno spiegato il senso delle varie leggi, ma spesso le hanno reinterpretate, adeguandole alle circostanze concrete. Non c\u2019\u00e8 da meravigliarsi, dunque, se anche nel diritto della Chiesa troviamo dirette analogie del \u00abdiritto dei giuristi\u00bb, ovvero le regole dei Santi Padri.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>III<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019affinit\u00e0 (talvolta persino l\u2019uguaglianza) tra le norme di diritto canonico e quelle di diritto romano si manifesta pienamente anche nella concezione degli&nbsp;<em>obiettivi<\/em>&nbsp;e nella fissazione delle&nbsp;<em>forme<\/em>&nbsp;di pena. Sebbene, d\u2019altra parte,&nbsp;<em>gi\u00e0<\/em>&nbsp;inizi a manifestarsi anche la loro differenza sostanziale, diretta conseguenza dalla natura della Chiesa.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A differenza del diritto romano, dove la pena aveva il ruolo principale, il diritto della Chiesa aveva come obiettivo primario la rieducazione del condannato. La sostanza stessa della pena, per la Chiesa, consisteva nella privazione di tutti, o di alcuni, suoi benefici, nell\u2019esclusione temporanea dell\u2019imputato, che non era pi\u00f9 considerato un membro della Chiesa. Comunque, in piena conformit\u00e0 con le tradizioni giuridiche romane, il diritto canonico aveva anche conservato pene&nbsp;<em>punitive&nbsp;<\/em>(<em>poenae<\/em><em><\/em><em>vindicativae<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p>La dualit\u00e0 del diritto canonico era gi\u00e0 stata una caratteristica della Chiesa Antica. In seguito, con il radicarsi sempre maggiore della Chiesa nell\u2019Impero romano, circostanze oggettive avevano contribuito al rafforzamento di questa tendenza. Ci\u00f2 si spiega con il fatto che il canone ecclesiastico aveva ricevuto lo status di legge di Stato e doveva essere difeso dal potere politico con tutti i mezzi abituali. Dunque, le persone che avevano commesso peccato contro la Chiesa, passavano poi nelle mani dello Stato, che applicava nei loro confronti le stesse pene stabilite per criminali comuni che violavano la legge.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Come \u00e8 noto, l\u2019episcopato ricorreva in modo ampio e sistematico all\u2019aiuto del potere imperiale nella lotta contro l\u2019eresia e nella condanna di coloro che violavano i canoni ecclesiastici. Peraltro, anche i vescovi e i Concili ecclesiastici infliggevano pene molto rigide, senza considerare che le loro decisioni avrebbero dovuto solo \u00abcurare\u00bb gli imputati. Talvolta questa condotta ha assunto forme contrarie allo spirito e agli insegnamenti del cristianesimo, come, ad esempio, la decisione di condannare al rogo gli eretici presa dal Concilio di Costantinopoli all\u2019epoca del Patriarca&nbsp;<em>Michele&nbsp;<\/em><em>II<\/em><em>&nbsp;di Oxeia<\/em>&nbsp;(1143-1146).<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, pur mantenendo l&#8217;affinit\u00e0 con il diritto romano e usando tutto il suo assortimento di principi e mezzi tecnici di regolamentazione giuridica, il diritto della Chiesa aveva fatto&nbsp;<em>gi\u00e0<\/em>&nbsp;quel primo grande passo \u00abdi allontanamento\u00bb, che ha avuto conseguenze cos\u00ec serie per tutta l\u2019umanit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IV<\/strong><strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Certo, ogni diritto ha alla base un\u2019idea morale, il diritto, in generale, ha origine nella religione. Tuttavia il diritto canonico coniuga in s\u00e9 sia il quadro ordinario delle origini della legge, sia quello straordinario. Crescendo sul tronco della legge romana delle origini, esso ha fatto proprio tutto quello che poteva essere utile per la Chiesa, l\u2019ha elaborato e ha restituito alla societ\u00e0 un diritto nuovo,&nbsp;<em>cristiano<\/em>. Ci\u00f2 \u00e8 stato possibile solo perch\u00e9 la Chiesa ha sempre avuto una&nbsp;<em>sua<\/em>&nbsp;natura&nbsp;<em>sacrale<\/em>, che ha portato nel diritto canonico un ideale morale assoluto e supremo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il concetto di pena nel diritto canonico comprendeva il \u00abdiritto umano\u00bb (<em>jus<\/em><em>&nbsp;<\/em><em>humanum<\/em>), ovvero la legge romana, e il \u00abdiritto divino\u00bb (<em>jus<\/em><em>&nbsp;<\/em><em>divinum<\/em>), la sanzione ecclesiastica diretta verso la riabilitazione spirituale del peccatore. Essi erano organicamente legati e lo&nbsp;<em>jus<\/em><em>&nbsp;<\/em><em>divinum<\/em>&nbsp;si inquadrava nella forma dello&nbsp;<em>jus<\/em><em>&nbsp;&nbsp;<\/em><em>humanum<\/em>, come testimonianza evidente della permanenza della Chiesa nello Stato. Ed \u00e8 proprio l\u00ec dove l\u2019attivit\u00e0 dello Stato e della Chiesa si sono svolte in modo coordinato che \u00e8 stata raggiunta la splendida&nbsp;<em>\u00absinfonia dei poteri\u00bb<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La \u201csinfonia\u201d di diritto romano e diritto canonico&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;I. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il rapporto di sacerdozio e impero, ovvero la \u00absinfonia\u00bb, si \u00e8 manifestato nell\u2019Impero romano cristiano molte volte. Questo argomento \u00e8 gi\u00e0 stato trattato sia da me sia dai colleghi qui presenti. 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