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Fondamenti religiosi del pensiero costituzionale: storia e attualità

Fondamenti religiosi del pensiero costituzionale: storia e attualità

Аleksej Veličko

Università di Kemerovo

         Illustri Colleghi! Nella mia relazione vorrei trattare due aspetti che mi sembrano importanti. In primo luogo, che cosa bisogna intendere quando si parla di fondamenti religiosi della costituzione? E, in secondo luogo, quanto è attuale il pericolo della «clericalizzazione» del pensiero costituzionale?

Oggi la necessità di sancire nella costituzione i diritti e le libertà fondamentali del cittadino e le loro garanzie non vengono più messe in dubbio da nessuno. Il ruolo e la supremazia del diritto vengono riconosciuti anche negli Emirati Arabi Uniti, che si sono dichiarati apertamente uno stato islamico (articolo 7), e nella laica Repubblica francese (articolo 1). Ogni Paese ha una propria costituzione, che non solo crea un approccio unitario alla legge, ma che forma altresì il pensiero costituzionale.

E’ difficile non valutare appieno la sua importanza. Grazie ad esso il comune cittadino si convince del fatto che esistono dei valori fondamentali, quelli che fanno di lui un vero essere umano, una persona; che non è la volontà di un unico individuo a determinare il carattere delle relazioni sociali, bensì il diritto; che la legge è l’arbitro che difende il debole, garantisce la giustizia, punisce il colpevole. E’ proprio il diritto che crea la «persona civile», è proprio la legge che «addomestica» il potere.

Come è noto, ciascuna costituzione non solo porta in sè un proprio ideale politico, ma sancisce anche il passato che ogni popolo ha vissuto. In altre parole la costituzione crea la cultura giuridica di quel popolo. Questa unità di passato e futuro è sempre implicita nella norma giuridica. Proprio in questo modo si crea la tradizione giuridica: essa «conserva» il meglio del passato e così determina la direzione del futuro sviluppo del diritto nazionale.

E’ comunemente noto che la legislazione vigente, costituzioni comprese, è nata principalmente sotto l’influenza di regole e idee religiose. Ad esempio, i «diritti umani», compresi il diritto di proprietà, la libertà di professare una fede, la libertà di parola, l’inviolabilità del domicilio, sono nati in Europa sulla base del diritto della Chiesa cristiana. Il noto studioso Harold Berman portava il significativo esempio del rinvio dell’esecuzione della pena di morte in caso di malattia mentale dell’imputato fino alla sua completa guarigione (questa regola è sancita nell’art.3596 del Corpo di leggi degli USA). Dove ha origine questa norma del diritto? —  si domandava Berman. Dalla convinzione religiosa che l’imputato debba avere la possibilità di riprendere coscienza per confessare i suoi peccati prima di morire. Altrimenti la sua posizione di fronte al Giudizio Universale sarebbe molto grave e la sua sorte ultraterrena alquanto triste. Questa idea è stata fissata nel diritto penale, anche se quasi tutti hanno da tempo dimenticato da quale fonte sia scaturita. Me se non ci crediamo, che senso avrebbe risparmiare la vita a un uomo fino alla guarigione e poi ucciderlo? Non si riferisce forse quanto detto al fondamento religioso della legislazione?

Lo stesso Berman faceva un altro esempio: da tempi immemorabili si riteneva che la Chiesa non giudicasse i peccati che non si fossero manifestati. Di conseguenza, nel XII secolo, comparve una norma nel diritto canonico e poi anche in quello laico, secondo cui non poteva essere punita l’ideazione di un crimine. Poteva essere punito solo il tentativo di commettere un’azione criminosa o l’azione stessa, cioè la manifestazione esteriore dell’idea criminale. Oggi, come è noto, questo è uno dei più antichi principi del diritto penale.

Oggi spesso si dice che è necessario eliminare dalle costituzioni tutti i riferimenti ad elementi religiosi. Ed effettivamente molti Stati si sono dichiarati laici, cioè indifferenti alla religione. Altri invece, al contrario, sono rimasti fedeli al proprio passato religioso. L’uniformità esteriore cade nella risposta alle seguenti domande: che cosa costituisce la fonte del diritto, che cosa sancisce la norma costituzionale e quale è il carattere (relativo o assoluto) delle regole costituzionali?

Conformemente agli articoli 1 e 2 della Costituzione francese, il popolo è riconosciuto quale fonte del diritto. Al contrario, la Costituzione degli Emirati Arabi Uniti indica direttamente che fonte della legislazione è la sharia e che Allah è il protettore e il difensore di tutti i suoi cittadini. L’articolo 6 afferma che tutti gli Arabi sono legati da un’unica religione. In altre parole, vediamo che ci sono approcci contrastanti alla comprensione e alla valutazione del diritto; cioè diverse forme di pensiero costituzionale, religioso e laico. Quale dei due è preferibile?

Ci dicono: «Avete forse dimenticato, cosa siano le guerre di religione? Quanto sangue sia stato versato solo perché gli uomini erano divisi dalle convinzioni religiose! Eliminiamo la religione dalla costituzione!». In effetti noi studiosi sappiamo che le guerre tra musulmani e cristiani, ad esempio, hanno causato meno vittime, dei secolari scontri militari tra Bulgari e Serbi e Impero romano d’Oriente, sebbene fossero tutti cristiani ortodossi. Anche i cattolici hanno combattuto costantemente tra di loro: gli Inglesi contro i Francesi, i Francesi contro gli Spagnoli, gli Austriaci contro gli Italiani. Hanno combattuto tra di loro anche i protestanti: I Prussiani con i Sassoni e gli Olandesi. Per non parlare poi delle numerose guerre tra i diversi Stati musulmani che hanno scosso costantemente la civiltà islamica; anche se prendiamo in considerazione solo i Sunniti per esempio.

Quale è stato, dunque, il vero motivo di quasi tutte le guerre? Evidentemente non la religione, che ha giocato un ruolo secondario. Proprio come l’onore offeso del Re di Sparta Menelao non è stato l’unico motivo dell’attacco degli Achei a Troia.  Da sempre popoli e Stati sono stati divisi e si sono scontrati a causa di interessi industriali, commerciali, finanziari e territoriali. Ma questo non può essere un pretesto per eliminare il denaro come mezzo di pagamento, per interrompere le operazioni commerciali o liquidare tutte le imprese industriali, sebbene, secondo la logica che ci viene proposta, solo in questo caso le guerre dovrebbero cessare del tutto.

Una costituzione «religiosa» non cerca affatto di riprodurre i dogmi, le norme di etica religiosa e i riti. In sostanza il pensiero costituzionale religioso consiste nella valutazione da parte della coscienza umana della realtà sociale esterna nel contesto dell’etica della fede religiosa professata. Mentre il pensiero laico è riflesso dell’etica laica. La differenza sta nel fatto che le regole religiose hanno per l’uomo carattere assoluto, poichè gli sono state date da Dio, mentre quelle laiche hanno carattere convenzionale e mutevole, poiché sono frutto della ragione umana.

La religione insegna che l’uomo è un essere morale. E solo prendendo come punto di partenza questo assioma Aristotele affermava che l’uomo è anche un essere politico. Egli era convinto che non si possono innalzare costruzioni politiche sull’acqua corrente degli interessi materiali, sulle sabbie mobili di qualche slogan sentimentale. Queste costruzioni restano stabili solo se fondano sui principi della fede e delle tradizioni secolari. Non a caso il diritto romano era annoverato tra le materie sacre ed è nato ad opera dei sacerdoti, che erano custodi della legge, questo dono di Dio in cui era fissata la moralità assoluta. Successivamente, da Costantino il Grande a Pietro I, nessuno aveva mai messo in dubbio che il benessere dello Stato dipendesse dal livello di devozione della società e dall’affermazione nelle leggi dei principi della moralità assoluta.

Spesso, leggendo i lavori scientifici che ci propongono di rinnegare i fondamenti religiosi delle costituzioni e di procedere con fermezza verso la formazione di un pensiero costituzionale laico, ti trovi a pensare involontariamente che i colleghi non hanno notato di aver commesso uno scambio di concetti. In verità, pronunciandosi a favore dell’uguaglianza delle religioni, essi senza volerlo identificano due fatti differenti. Il primo consiste nel constatare la presenza dominante di una ben precisa fede religiosa nella formazione della cultura giuridica di un determinato popolo. E, se parliamo non di uno Stato «teorico», ma stiamo studiando fatti storici concreti, riconosciamo che l’influenza delle diverse religioni non è affatto uguale. Chi potrebbe negare che la civiltà europea sia nata sotto l’influsso dominante del Cristianesimo, propriamente della Chiesa Cattolica Romana, quella palestinese, del Giudaismo, la civiltà araba, dell’Islam, la cinese, del confucianesimo, la giapponese, del buddismo? Indubbiamente l’Ortodossia ha avuto un ruolo decisivo nella formazione dello Stato russo, ciò è sancito anche dalla legge federale.

Il secondo fatto riguarda l’affermazione nella legge del diritto di ciascuna persona di professare qualsivoglia fede religiosa indipendentemente dalla quantità degli adepti e dal passato storico; oppure di non credere in nulla. Proprio in questo consiste la sua «libertà di coscienza». Proprio questo è il principio dell’uguaglianza di tutte le religioni di fronte alla legge. E’ evidente che la prima questione sia di ordine storico-culturale, sostanziale, la seconda di ordine giuridico-formale.

Certamente sono pericolosi entrambi gli estremismi: imporre al cittadino una determinata religione o affermare, in contraddizione con la storia, che il valore di tutte le religioni per un certo popolo e Stato sia uguale. Nel primo caso calpesteremmo i diritti umani, nel secondo mentiremmo, ma menzogna e scienza sono incompatibili. Perciò ritengo che bisogna scegliere la via che sta nel mezzo: affermando nella costituzione i diritti umani, non dobbiamo gettarci nella tempesta della sovversione rivoluzionaria, dobbiamo bensì sviluppare, a garanzia dei diritti e degli interessi della persona, quelle idee giuridiche e quelle tradizioni che ci sono date dalla religione. Tanto più che proprio così si sono comportate le nazioni maggiormente sviluppate fino a tempi recenti.

Certo, è possibile obbligare tutti i popoli e gli Stati a dimenticare la propria storia, ad eliminare dalle costituzioni ogni traccia storica, ma quale sarebbe il risultato finale e quale la proposta alternativa? Una completa sterilizzazione dei popoli, che si vedrebbero privati del proprio passato storico e in generale della propria individualità. Ciò equivale all’obbligo per tutte le persone di essere della stessa altezza, dello stesso peso e possibilmente dello stesso sesso e contemporaneamente rinnegare padre e madre, nonni e in generale le tradizioni familiari, fondando il pensiero costituzionale su norme e principi nuovi, nei quali si può solo credere. Ma il valore di questi principi si vedrà solo negli anni; si tratterebbe, in altre parole, di sostituire.

Ma se le «vecchie» religioni sono già sperimentate nel tempo e sappiamo quali persone hanno creato (e hanno creato anche noi, che crediamo nell’individualità dell’uomo, nella sua libertà, nell’uguaglianza, nella giustizia e nella fratellanza), per quanto riguarda le «religioni del futuro» possiamo solo tirare a indovinare; dal momento che «i popoli sono esseri morali, essi sono educati dai secoli, così come gli uomini lo sono dagli anni».

Sapendo quanto spesso la scienza abbia mutato i propri ideali politici, innalzandoli su un piedistallo il giorno prima e rinnegandoli l’indomani e quanto spesso si siano sbagliati i popoli stessi, scagliati nel baratro dell’odio universale da belle parole e slogan, siamo forse pronti noi oggi a scavalcare con il nostro intelletto i secoli, per affermare le prospettive delle idee che ci vengono proposte?

[Traduzione dal russo di Caterina Trocini,

dell’Unità di ricerca “Giorgio La Pira” del CNR]

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